Responsabilità dell’ente – reati ambientali – attività svolta in assenza di autorizzazioni – violazione norme amministrative

In tema di inquinamento ambientale la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: “la condotta è abusiva non solo ove svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative con la precisazione che non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma “ (Cassazione Penale, sezione I, 14.11.2018, n. 35636).

(Fattispecie in cui era stata contestata all’Ente la condotta abusiva consistita nello svolgere attività di estrazione di materiali inerti in rilevanti parti del territorio del versante settentrionale di un rilievo montuoso non comprese fra quelle oggetto delle autorizzazioni amministrative alla R.I.C.A.L. rilasciate per l'esercizio dell'attività di cava. Tale attività cagionava un deterioramento, significativo e misurabile, del suolo e del sottosuolo ed una compromissione, del pari significativa e misurabile, dell'area interessata dall'attività abusiva, in quanto la stessa determinò l'innesco di una frana di dimensioni pari a 2,5 ettari di superficie, 157 metri di lunghezza e 230 metri di larghezza, la cui massa, costituita da ingenti volumi di roccia e detriti, coinvolse una vasta area posta in prossimità della strada statale).

2024 - Morri Rossetti

cross