Responsabilità dell’ente - Interesse o vantaggio – Tempi di manutenzione – Aumento di produttività

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13575/2020, torna a pronunciarsi in tema di interesse o vantaggio dell’ente in relazione alla commissione di un reato presupposto di natura colposa. Nel caso di specie si trattava della fattispecie di lesioni colpose commesse in violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Nella pronuncia, la Corte, uniformandosi all’orientamento ormai consolidato - secondo il quale “il vantaggio di cui all’art. 5 D.lgs. 231/2001, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità,  può consistere anche nella velocizzazione degli interventi manutentivi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione” - afferma che la Corte di appello aveva correttamente motivato circa la configurabilità della responsabilità dell’ente in considerazione del fatto che lo stesso aveva risparmiato il denaro necessario all’acquisto di guanti di protezione, non aveva curato la formazione dei lavoratori mediante appositi corsi e si era avvantaggiato per l’imposizione di ritmi di lavoro, che prescindevano dalla messa in sicurezza della macchina, tramite il raffreddamento della stessa, prima dell’intervento riparatore, in tal modo conseguendo, a scapito della sicurezza dei lavoratori, un aumento di produttività.

Veniva quindi confermata la responsabilità dell’ente, il quale veniva condannato, inoltre, al pagamento delle spese processuali.

La presente sentenza fornisce ulteriore conferma dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di interesse o vantaggio dell’ente e, in particolare, dell’interpretazione di tali criteri di imputazione oggettiva del reato in capo alla persona giuridica nel caso in cui si tratti di reato di natura colposa.

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