Tracciabilità dei rifiuti: nuovi adempimenti e tempistiche

23 Ottobre 2023

Il MASE ha adottato la “Tabella scadenze” per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale, per l’entrata in vigore dei nuovi modelli, per la tenuta del registro di carico e scarico e per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto

A decorrere dal 1° gennaio 2019, come noto, è stato soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, sostituito con il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

A seguito dell’abolizione del sistema SISTRI, il Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n. 59, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del 31 maggio 2023, n. 126 e formalmente in vigore dal 15 giugno 2023, reca infatti la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il regolamento è volto ad introdurre un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti con gli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006, mediante l’adozione di un modello di gestione digitale per l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

Il RENTRI, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è articolato in una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti e in una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui al Registro cronologico di carico e scarico e ai Formulari di identificazione.

Tale struttura si avvale del supporto tecnico e operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, soggetto deputato a gestire le procedure di iscrizione e ad interfacciarsi con l’utenza.

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI sono:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con Decreto Direttoriale n. 97 dello scorso 22 settembre, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha disciplinato le modalità operative del RENTRI, adottando la “Tabella scadenze RENTRI” contenente:

a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);

b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli;

c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico;

d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale.

Il decreto pubblicato indica le scadenze per l’iscrizione al RENTRI e per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR), prevedendo tempistiche a seconda delle diverse categorie di soggetti obbligati. I modelli di Registro e di FIR sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI.

Il decreto disciplina altresì l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI, nonché l’obbligo di emissione del FIR in formato digitale entro determinate scadenze.

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