La sopravvenienza attiva determinata dalla sentenza tributaria favorevole può integrare il falso in bilancio

17 Luglio 2023

Si segnala la recente pronuncia n. 27970 del 27 giugno 2023, con cui la Corte di Cassazione penale ha ritenuto sussistente il reato di falso in bilancio di cui all’art. 2621 c.c. in capo all’amministratore di una società per aver iscritto nel bilancio e nella relativa nota integrativa un debito tributario derivante da cartelle di pagamento impugnate e in attesa di giudizio definitivo.

Il caso

Nel caso in esame, la società amministrata dall’imputato aveva impugnato le cartelle di pagamento relative a debiti tributari e previdenziali, ottenendo l'accoglimento del ricorso con la sentenza di primo grado pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La decisione della Commissione Tributaria era stata impugnata con atto di appello notificato alla società e al suo difensore.

Nelle more del giudizio di appello, in forza della provvisoria esecutività della pronuncia di primo grado, la società ha ottenuto dall’Agenzia delle Entrate un provvedimento di sgravio nonché l’annullamento delle cartelle da parte dell’Ente impositore.

In sede di approvazione del bilancio, la società, invece di indicare al passivo i debiti tributari di cui alle cartelle impugnate, ancora oggetto di contenzioso, addiveniva alla loro cancellazione iscrivendo come "contropartita", nella sezione "proventi e oneri straordinari", la voce di ricavo straordinario da "sopravvenienze attive".

Nella nota integrativa si precisava che: "i proventi straordinari sono costituiti essenzialmente dalla sopravvenienza attiva determinata dal passaggio in giudicato (…) della sentenza (…) con la quale la Commissione Tributaria (…)  ha accolto il ricorso avverso alcune cartelle di pagamento relative a debiti tributari con annullamento dei relativi ruoli".

Tale operazione contabile — storno dei debiti tributari con conseguente iscrizione del ricavo da sopravvenienza attiva — ha generato un utile che ha incrementato il patrimonio netto dell'esercizio 2013 e che è stato conservato anche nel patrimonio netto dei bilanci 2014 e 2015, così continuando a fornire una rappresentazione non conforme al vero addirittura quando era stata pronunciata, in appello, una sentenza sfavorevole al contribuente.

La decisione della Corte

I Giudici hanno tratto la falsità delle appostazioni dalla circostanza che le stesse erano collegate all'esito vittorioso di un giudizio tributario, che, se pur favorevole in primo grado, era stato ribaltato all'esito del giudizio di appello già pendente alla data di approvazione del bilancio.

Inoltre, la Corte ha ricordato che lo sgravio della cartella di pagamento, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell'appello, non comporta alcuna acquiescenza alle ragioni del contribuente, né alcuna rinuncia alla pretesa impositiva, poiché può essere determinato anche dalla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione.

È stato dunque alterato il risultato di esercizio degli anni di imposta 2013, 2014 e 2015 mediante la falsa indicazione di un utile di esercizio laddove invece la Corte ha ritenuto vi fossero perdite di esercizio superiori a quelle indicate.

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