Riforma fiscale. Sanzioni penali e responsabilità degli enti

13 Aprile 2023

Il Consiglio dei Ministri n. 25 del 16 marzo 2023 ha approvato, con procedura d’urgenza, il Disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale.

Attraverso tale provvedimento il  Governo viene  delegato ad emanare uno o più decreti legislativi di organica e complessiva revisione del sistema fiscale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Come precisato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del marzo 2023 “sarà effettuato il riassetto delle disposizioni di diritto tributario in modo da raccogliere le norme in Testi unici per tipologia di imposta e da redigere uno specifico Codice”. La bozza della Legge delega sulla riforma fiscale all’art. 18 prevede una serie di importanti interventi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, relativo a imposte sui redditi, Iva e altri tributi indiretti che se venissero attuati da parte dell’Organo esecutivo comporterebbero importanti modifiche al sistema penal-tributario.

In un quadro complessivo che privilegia l’adempimento spontaneo del contribuente, il testo richiede al Governo di individuare specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, l’esistenza dei relativi rischi fiscali.

Nella revisione delle sanzioni penali tributarie la bozza di Legge delega attribuisce specifico rilievo ai profili relativi all’effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo, in particolare nelle ipotesi di “sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto” (art. 18), al fine di evitare che il contribuente debba subire conseguenze penali anche in caso di fatti a lui non imputabili.

Le sanzioni penali risulterebbero dunque attenuate o definitivamente escluse se emerge l’impossibilità di far fronte al pagamento e se quest’ultima non è dipendente dalla volontà del contribuente.

L’art. 18 del testo in esame evidenzia inoltre la necessità di “razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra sanzioni, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem”. In particolare, è previsto che si debba tenere conto delle definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria ai fini della valutazione della rilevanza penale del fatto.

In relazione al sistema sanzionatorio in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la bozza di Legge delega richiede che vengano  previste:

- l’introduzione dell’illecito di sottrazione, con qualsiasi mezzo e modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati di cui al Titolo I, Capo III-bis, del predetto testo unico;

- la razionalizzazione e il coordinamento sistematico delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di cui al Titolo I, Capo III-bis, del predetto testo unico nonché ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico;

-l’introduzione della confisca di cui all’articolo 240-bis del codice penale, per i reati previsti dal predetto testo unico, puniti con la pena detentiva non inferiore nel limite massimo a cinque anni.

Il disegno di legge prevede inoltre il coordinamento e la revisione del sistema sanzionatorio applicabile alle violazioni della normativa doganale in materia di contrabbando dei tabacchi lavorati, stabilendo altresì l’introduzione di soglie di punibilità, di sanzioni minime oppure di sanzioni fissate in misura proporzionale all’ammontare del tributo evaso in relazione alla gravità della condotta.

Di particolare rilievo sarebbe l’introduzione di nuove modifiche al decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità da reato degli enti.

Nel dettaglio, l’art. 18 del Disegno di legge richiede al Governo di prevedere  l’integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con i reati previsti dal Testo Unico in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplinando l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive: gli illeciti tributari in materia di accise verrebbero dunque introdotti tra i reati presupposto per la responsabilità degli enti.

sarebbe inoltre prevista l’integrazione del comma 3 dell’art. 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione dell’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973, n. 43 in materia di contrabbando. Per i reati di contrabbando attualmente sono previste le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la P.A., dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell’eventuale revoca di quelli già concessi nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi. La delega richiede che vengano previste anche le ulteriori sanzioni di interdizione dall’esercizio dell’attività e di sospensione/revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

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