Il Tribunale di Milano sull'istanza di rimessione in termini per l'accesso al rito abbreviato a seguito della "Riforma Cartabia"

4 Aprile 2023

Si segnala l’ordinanza della Prima Sezione Penale del Tribunale di Milano del 2 marzo 2023, con la quale è stata rigettata l’istanza di rimessione in termini e la contestuale istanza di ammissione al rito abbreviato presentata in favore dell’imputato in ragione dell’intervenuta Riforma Cartabia, la quale ha introdotto la possibilità per l’imputato di accedere ad uno sconto di pena in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna pronunciata a seguito del giudizio abbreviato.

La presente ordinanza si inserisce nell’ambito di un procedimento penale incardinato dinnanzi al Tribunale di Milano nel quale all’imputato è contestato un aver concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, per avere, in qualità di amministratore, distratto dalla società la somma di € 673.000,00, ai sensi degli artt. 110 c.p.p., 223 co. 1 in relazione all’art. 216 co. 1 n. 1 L.F.

Nel corso della prima udienza dibattimentale svoltasi a seguito dell’entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”, la difesa ha presentato al Tribunale in composizione collegiale istanza di rimessione in termini e contestuale istanza di accesso al rito abbreviato, nonostante fosse spirato il termine per chiedere l’accesso al rito premiante e nonostante l’istruttoria dibattimentale fosse già stata avviata, anche in considerazione dello svolgimento dell’esame testimoniale dei soggetti indicati dal Pubblico Ministero all’interno della lista testimoniale. La difesa ritenendo che la disposizione processuale di nuova introduzione avesse natura spiccatamente sostanziale ha ritenuto che la stessa dovesse certamente applicarsi retroattivamente anche al caso di specie, soprattutto alla luce delle considerazioni del Tribunale di Perugia e del Tribunale di Latina intervenute recentemente sul tema.

All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo co. 2-bis dell’art. 442 c.p.p. introdotto dal D.Lgs. 150/2022, i Tribunali italiani si sono domandati “se l’introduzione di tale sconto di pena consentisse a tutti gli imputati per il quale era già spirato il termine per la richiesta di accesso al rito abbreviato, di essere rimessi nel termine per richiedere tale rito speciale”.

Sul punto i vari Tribunali italiani, chiamati a pronunciarsi sul merito della questione, sono pervenuti a conclusioni diametralmente opposte, generando delle evidenti disparità di trattamento e mettendo in serio pericolo la certezza delle garanzie poste a tutela degli imputati.

Il primo orientamento, il quale ha dato seguito all’istanza presentata dalla difesa per la rimessione in termini e l’accesso al rito abbreviato, è stato inaugurato dal Tribunale di Perugia, il quale ha riconosciuto la natura sostanziale del comma di nuova introduzione e di conseguenza la possibile applicazione del principio di retroattività della norma più favorevole al reo.

Il Tribunale di Perugia ha infatti ritenuto ammissibile l’stanza di restituzione nel termine e la conseguente ammissione al rito alternativo in quanto:

  1. alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 era già trascorso il termine per richiedere l’accesso al rito abbreviato;
  2. l’istanza di rimessione nel termine era stata presentata alla prima udienza successiva all’entrata in vigore del D.gs. 150/2022;
  3. il primo grado di giudizio non era ancora stato definito.

Tale orientamento è stato confermato recentemente dal Tribunale di Mantova, con ordinanza del 30 marzo 2023, il quale ha sottolineato che a seguito della modifica dell’art. 441 co. 2 c.p.p. introdotta con la legge n. 103/2017, la quale ha previsto la riduzione della pena della metà in caso di ricorso al rito abbreviato per una contravvenzione, la giurisprudenza ha ritenuto legittime e meritevoli di accoglimento le istanze di remissione in termini e contestuali istanze di accesso al rito abbreviato. Inoltre il Tribunale di Mantova ha sottolineato che nel caso in cui venisse rigettata l’istanza di rimessione in termini per l’accesso al rito abbreviato, all’imputato verrebbe definitivamente preclusa la possibilità di ottenere l’ulteriore riduzione della pena introdotta dal nuovo co. 2-bis di cui all’art. 442 c.p.p.

Di opinione nettamente opposta è il secondo orientamento, il quale è stato inaugurato dal Tribunale di Vasto i data 23 gennaio e dal Tribunale di Milano in data 26 gennaio, e successivamente confermato dal medesimo Tribunale di Milano in data 2 marzo 2023.

In particolare la Prima Sezione Penale del Tribunale di Milano, nell’ordinanza del 2 marzo 2023, nonostante abbia condiviso la qualificazione del comma di nuova introduzione come una norma a avente natura sostanziale e di conseguenza l’applicazione del principio di retroattività ha escluso la possibile operatività di una rimessione in termini per la richiesta di accesso al rito abbreviato.

Il Tribunale infatti, pur riconoscendo la natura prettamente sostanzialistica del nuovo comma 2-bis introdotto dal D.Lgs. 150/2022, afferma che tale affermazione non possa essere estesa a tutte le disposizioni vigenti in materia di rito abbreviato, le quali sono connotante da una natura evidentemente processuale.

Inoltre il Tribunale ritiene che la mancata individuazione di una disciplina transitoria sul punto, sia una chiara presa di posizione da parte del legislatore, il quale ha inteso negare la possibilità di una rimessione in termini per l’accesso al rito abbreviato laddove il termine per la richiesta fosse già infruttuosamente spirato. E tale circostanza sarebbe rafforzata dal fatto che in casi analoghi, come quelli della rimessione in termini per chiedere la sospensione del procedimento con mezza alla prova o per l’accesso al patteggiamento allargato, il legislatore ha introdotto una apposita disciplina transitoria.

Infine il Tribunale ritiene che il beneficio che potrebbe derivare dalla concessione della rimessione nel termine sia puramente ipotetico, in quanto sottoposto ad una duplice condizione, ovvero alla ipotetica pronuncia di una sentenza di condanna e alla eventuale e sicuramente non certa acquiescenza dell’imputato a seguito della pronuncia di condanna.

Pur non volendo fornire delle opinioni personali in merito alle ordinanze adottate da un lato dal Tribunale di Perugia e dall’latro lato dai Tribunali di Vasto e di Milano, appare evidente che la carenza di una disciplina transitoria relativa al nuovo comma 2-bis dell’art. 442 c.p.p. ha determinato delle evidenti disuguagliante di trattamento e di tutela delle proprie garanzie difensive. Da un lato infatti si verranno ad individuare degli imputati ai quali sarà concesso di richiedere l’accesso al rito abbreviato nonostante il termine originario per la presentazione dell’istanza si da tempo spirato, e dall’altro lato si verranno ad individuate degli imputati che si vedranno rigettare l’istanza di rimessione in termini per la richiesta del rito abbreviato.

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