Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: la contestazione dell’illecito 231 potrà essere causa di esclusione dalla gara

24 Gennaio 2023

Si segnala un’importante previsione contenuta nello schema di Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, la cui entrata in vigore è prevista entro il 31 marzo prossimo, in attuazione dell’art. 1 Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. 

Il nuovo Codice degli appalti prevede, tra i vari interventi di riforma, che la contestata o accertata commissione di uno dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 integri una delle cause di “illecito professionale” che potrà essere tenuta in considerazione dalla stazione appaltante per escludere l’ente dalla gara.

Ciò che emerge è dunque la volontà del legislatore di estendere gli ambiti di influenza reciproca tra il sistema di responsabilità amministrativa degli enti e quello di partecipazione alle gare di appalto, prevedendo che anche solo la contestazione di un illecito ritenuto dalla stazione appaltante grave e idoneo a ledere l’integrità o affidabilità dell’offerente potrebbe essere posta a fondamento dell’esclusione di quest’ultimo dalla gara d’appalto.

È opportuno notare infatti che, perché scatti la preclusione, non sarà necessario un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, ma potrà essere sufficiente l’atto di esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero. 

In attesa di conoscere il testo definitivo del nuovo Codice degli appalti, è importante sottolineare come – a fronte di una novella di questo tipo – il Modello Organizzativo potrebbe assumere un ruolo sempre più determinante soprattutto per le società che maggiormente contrattano con la Pubblica Amministrazione. Pur in presenza di una contestazione di illecito amministrativo, infatti, l’esistenza di un Modello Organizzativo effettivo ed attuato e di un sistema di controllo efficace, potrebbero convincere la stazione appaltante dell’affidabilità dell’offerente e, dunque, impedirne l’esclusione dalla gara. 

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