Il Governo attua la direttiva UE 2019/1937 in materia di Whistleblowing

14 Dicembre 2022

È stato pubblicato lo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

In attesa di ottenere il testo licenziato dal Parlamento si espongono di seguito le maggiori novità previste dallo schema di decreto legislativo, conformemente a quanto richiesto dalla Direttiva UE 2019/1937, la quali riguardano principalmente i seguenti aspetti, ovvero l’ampliamento dell’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, l’introduzione di nuove modalità attraverso le quali presentare una segnalazione e la tutela del segnalatore.

In primo luogo il nuovo decreto mira a regolare la protezione dei soggetti che segnalano non solo violazioni della normativa nazionale, ma anche violazioni della normativa dell’Unione Europea che vanno a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente pubblico o privato.

Per quanto concerne poi l’ambito soggettivo di applicazione si nota chiaramente una estensione della tutela non solo ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione, ma anche ad una serie di personalità allo stesso collegati. Tra questi si individuano i facilitatori, tra i quali potranno ricomprendersi gli avvocati, i soggetti che svolgono attività lavorativa nel medesimo contesto del segnalante e che sono legati ad esso da legami affettivi o di parentela entro il quarto grado, i colleghi del segnalante che hanno con lo stesso un rapporto abituale e attuale, gli enti di proprietà del segnalante e che operano nel medesimo contesto del segnalante.

Relativamente alle modalità di segnalazione delle violazioni, il legislatore continua a propendere per un canale di segnalazione interno, sia per il pubblico che per il privato. Viene tuttavia prevista l’attivazione di un canale di segnalazione esterno sia per il pubblico che per il privato, il quale verrà gestito dall’ANAC, e che potrà essere utilizzato in casi specificatamente disciplinati, ovvero in caso di mancanza di un canale interno, in caso di segnalazione interna che non ha avuto seguito o si è conclusa con esito negativo, in caso di elevato rischio di ritorsione a seguito di una eventuale segnalazione interna, in caso di possibile pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È stata introdotta poi la pubblicazione sul sito dell’ANAC di un elenco di enti del Terzo Settore che si pongono a sostegno del segnalante, fornendo informazioni sulle modalità di segnalazione, sulla protezione da ritorsioni, sui diritti del segnalante e sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Infine il soggetto segnalante che ritiene di aver subito delle ritorsioni avrà la possibilità di segnalare tale circostanza all’ANAC, la quale comunicherà tali circostanze al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di soggetto che svolge la propria attività nel settore pubblico e all’Ispettorato nazionale del lavoro in caso di soggetto che svolge la propria attività nel settore privato.

Si allega di seguito il testo del decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare in attesa del vaglio.

cross