Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione: le modifiche apportate dal D.lgs. n. 156/2002

14 Novembre 2022

Si segnala la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2022 del D.lgs. n. 156/2022, recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Il decreto è di interesse in quanto interviene su alcuni dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti nonché modifica l’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001.

In particolare, il D.lgs. 156/2022 modifica l’art. 322-bis c.p. inserendo tra le fattispecie richiamate anche il reato di abuso d’ufficio e interviene sugli artt. 301 del D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico in materia doganale) e 2 della L. n. 898/1986, prevedendo lo strumento della confisca per equivalente per i reati di contrabbando e di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Il provvedimento, inoltre, interviene sull’art. 6 del D.lgs. 74/2000 che concerne il tentativo nell’ambito dei reati tributari. Ampliando le maglie della disposizione previgente, il comma 1-bis, nella sua attuale formulazione, prevede che il delitto di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 D.lgs. 74/2000 sia punibile a titolo di tentativo quando la condotta sia posta in essere al fine di evadere l'imposta sul  valore  aggiunto, nell'ambito di  sistemi  fraudolenti  transfrontalieri,  connessi  al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione  europea,  dai quali consegua  o  possa  conseguire  un  danno  complessivo  pari  o superiore a € 10.000.000. E, ancora, è previsto che la stessa regola valga anche per i delitti di cui agli artt. 2 e 3 D.lgs. 74/2000, purché però il soggetto agente non sia anche concorrente nel reato di cui all’art. 8 D.lgs. 74/2000.

Per quanto concerne, infine, le modifiche apportate al D.lgs. 231/2001, il D.lgs. 156/2022 interviene sull’art. 25-quinquies, al fine di meglio circoscrivere – conformemente alle previsioni della Direttiva PIF – le condotte rientranti nelle fattispecie di cui agli artt. 4, 5 e 10 quater D.lgs. 74/2000 e rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Nello specifico, secondo la nuova formulazione del comma 1-bis dell’art. 25-quinquies, si configura l’illecito amministrativo quando i predetti reati “sono commessi al fine di evadere l'imposta sul   valore   aggiunto   nell'ambito    di    sistemi    fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore ad € 10.000.000”.

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