Modifiche al meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali

4 Agosto 2022

Il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito in legge il 29 giugno 2022 con la legge n. 79) recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (c.d. “decreto PNRR 2”) ha apportato alcune modifiche al meccanismo di estinzione delle contravvenzioni ambientali previsto dal Codice dell’Ambiente.

Il decreto, infatti, pur mantenendo inalterati gli aspetti principali relativi a procedura e modalità operative del meccanismo estintivo, è intervenuto sugli artt. 318 ter e 318 quater D.lgs. 152/2006, risolvendo alcune questioni controverse per le quali in passato sono sorte nella prassi alcune incertezze e difficoltà applicative.

Il decreto ha, in primo luogo, sancito la natura onerosa sia dell’asseverazione tecnica realizzata dall’ente specializzato competente (diverso dall’ente accertatore che ha irrogato la prescrizione) sia della redazione della prescrizione, quando tale attività è svolta da un ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale.

È poi stato stabilito che gli importi da corrispondere all’ente specializzato per le summenzionate attività dovranno essere stabiliti con apposito decreto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, dal Ministro della transizione ecologica e il Ministro dell’economia e delle finanze.

Inoltre, il decreto ha previsto che tali spese sostenute dal contravventore dovranno sommarsi a quelle dovute per l’estinzione del reato.

In tal modo, il legislatore ha risolto le incertezze sorte nella prassi circa la determinazione dei costi per le attività di prescrizione e asseverazione eventualmente rese da enti terzi rispetto all’autorità pubblica competente (es. ARPA) e circa la cumulabilità di queste spese con la somma da pagare per evitare il procedimento penale. 

Il decreto PNRR 2 è intervenuto, infine, anche sul tema della destinazione delle somme versate dal contravventore nell’ambito del meccanismo in esame, precisando che gli importi pagati per l’estinzione della contravvenzione sono destinati all’entrata in bilancio dello Stato, mentre le somme corrisposte per le attività di asseverazione o redazione delle prescrizioni da parte del soggetto specializzato nella materia sono riscosse dall’ente accertatore e sono destinate al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti.

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