La prima pronuncia di illegittimità costituzionale per violazione del ne bis in idem in materia di diritto d’autore

29 Luglio 2022

La Corte Costituzionale si è pronunciata, con la sentenza 149 del 16 giugno 2022, in relazione al contrasto tra il principio del ne bis in idem e l’articolo 649 c.p.p. in materia di diritto d’autore con particolare riferimento al reato previsto dall’articolo 171ter l.n. 633/1941.

Nel caso di specie il proprietario di una cartoleria che aveva abusivamente fotocopiato dei libri coperti dal diritto d’autore era stato sanzionato, in concorso con la società che gestiva la stessa, con la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 174-bis l.n. 633/1941 per un ammontare di euro 5.947,00. Successivamente al titolare veniva contestato, ai sensi dell’articolo 171-ter comma 1 lett. b), di aver detenuto e riprodotto abusivamente opere letterarie coperte dal diritto d’autore per scopi di lucro.

Il Tribunale di Verona, richiamando la sentenza della Corte EDU Grande camera, del 15 novembre 2016, A e B contro Norvegia, la quale affermava la violazione del principio del ne bis in idem salvo che tra i due procedimenti parallelamente svolti sussista “un legame materiale e temporale sufficientemente stretto. Si afferma, alla luce dei cd. “criteri Engel”, che è consentita la cumulabilità delle diverse sanzioni quando queste perseguano scopi diversi e complementari, la duplicazione dei procedimenti sia prevedibile per l'interessato e siano tra loro coordinati sul piano probatorio, oltre che temporale, e, soprattutto, il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l'interessato, in rapporto alla gravità dell'illecito”, riteneva la questione inerente la violazione del ne bis in idem non manifestatamente infondata.

Il Tribunale di Verona sollevava quindi questione di legittimità costituzionale dell’articolo 649 c.p.p. “nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato, al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo non connesso a quello penale da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto, una sanzione avente carattere sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dei relativi protocolli», in riferimento all'art. 117 comma 1 Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu)”.

La Corte Costituzionale investista dalla questione analizzava il “doppio binario” penale-amministrativo in materia di violazione del diritto d’autore, il quale è costituito dall’incriminazione sostanzialmente penale prevista dall’articolo 171-ter che prevede la pena congiunta della reclusione e della multa e dall’articolo 174-bis il quale sanziona le medesime condotte con una sanzione amministrativa pecuniaria.

La Corte ritiene dapprima pacifica la sovrapponibilità degli illeciti sanzionati (idem factum) e in secondo luogo la natura aspramente punitiva delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 174-bis l.n. 633/1941 alla luce dei criteri di Engel. Inoltre la Corte conferma, aderendo a quanto sollevato dal Tribunale di Verona che i due procedimenti non perseguono scopi diversi e complementari, ma anzi lo scopo perseguito dall’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 174-bis è quello di rafforzare l’efficacia general preventiva delle sanzioni penali.

Alla luce di tali considerazioni la Costituzionale ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 649 c.p.p. “nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter l.n. 633/1941che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge”.

La Corte, inoltre, invita il legislatore a rimodulare la disciplina prevista dalla l.n. 633/1941 in materia di diritto d’autore “in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le sue previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro di un'auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia e da questa stessa Corte” in ragione del fatto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale non è idonea a porre rimedio a tutte le eventuali e possibili lesioni del diritto di ne bis in idem in materia di violazione della normativa del diritto d’autore.

Si segnala, peraltro, che la pronuncia in esame non sembrerebbe esplicare effetti anche nelle altre aree del diritto parimenti caratterizzate dal meccanismo del doppio binario, come per esempio l’ambito penal-tributario. Ciò in quanto, a parere della Corte Costituzionale, in tale settore sarebbero correttamente applicati i criteri stabiliti a livello europeo, essendo garantiti meccanismi di coordinamento tra i due procedimenti, amministrativo e penale, idonei a evitare la lesione dei diritti dei quali il principio del ne bis in idem è posto a tutela.

Di particolare interesse, infine, sono le valutazioni svolte dalla Corte in relazione alla ratio del principio in questione, che inducono a riflettere sulla necessità di tutelare il soggetto sottoposto a un duplice procedimento non solo dalle (duplici) sanzioni che ne potrebbero derivare, ma anche dai (duplici) costi che i procedimenti comportano, sia in termini economici che morali.  

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