La Conferenza Stato-Regioni non ha siglato l’accordo sulle modifiche in tema di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

6 Luglio 2022

Era prevista per il 30 giugno la sottoscrizione dell’accordo Stato-Regioni in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ciò a seguito dell’introduzione di nuovi obblighi in materia di formazione previsti dalla legge di conversione del DL n. 146/2021, art. 13 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro) e della necessità di un accordo di carattere attuativo.

Nel dettaglio, la legge n. 215/2021 (legge di conversione) ha modificato il Testo Unico della Sicurezza sul lavoro introducendo novità anche in tema di attività formativa che riguardano, in particolare:

  • l’addestramento che ai sensi del nuovo comma 5 dell’art. 37 consiste “nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”;
  • l’obbligo di datore di lavoro, dirigenti e preposti di svolgere una specifica attività di formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti, che sarà definito in dettaglio nell’accordo Stato - Regioni.

Ed infatti all’art. 37, D.lgs. 81/2008 viene introdotto il nuovo comma 7-ter dove è previsto che “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Il citato comma 7 dispone a sua volta che: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo”.

A sua volta l’art. 37 come modificato prevede che “Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

L’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

L’attuale assenza di un accordo implica che non vi saranno per il momento novità in materia di formazione di datori di lavoro e preposti né in termini di contenuti né di periodicità. Sarà tuttavia necessario rimanere aggiornati sui prossimi sviluppi della disciplina.

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