D.L. 25 febbraio 2022, n. 13: esteso l’ambito applicativo delle frodi in erogazioni pubbliche

3 Marzo 2022

Il D.L. 25 febbraio 2022 n. 13, pubblicato in GU n. 47 del 25 febbraio 2022 ed entrato in vigore lo scorso 26 febbraio, mette in atto una serie di “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Per quanto interessa ai fini del presente contributo, l’art. 2 del predetto Decreto Legge ha apportato alcune modifiche al codice penale finalizzate alla repressione delle frodi in materia di erogazioni pubbliche.

In particolare, i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) sono stati aggiunti nel novero delle fattispecie per le quali alla sentenza di condanna consegue, ai sensi dell’art. 240 bis c.p., la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Quanto alla fattispecie di Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), la novella legislativa, modificando la rubrica del reato in “Malversazione di erogazioni pubbliche”, ha ampliato l’oggetto della condotta aggiungendo ai contributi, sovvenzioni e finanziamenti, i “mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate” e rendendo più generica la destinazione di tali erogazioni, non più necessariamente legata alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il D.L. 13/2022 è altresì intervenuto sull’art. 316 ter c.p., al quale, modificando la sua rubrica in “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”, le sovvenzioni sono state aggiunte nella lista delle erogazioni il cui indebito conseguimento comporta la configurazione del delitto.

Il termine “sovvenzioni” è stato altresì aggiunto nel novero delle erogazioni che costituiscono l’oggetto del delitto di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p.

Obiettivo della riforma è chiaramente quello di ampliare i limiti applicativi dei reati citati, al fine di farvi rientrare anche le frodi poste in essere in relazione alle recenti sovvenzioni concesse dallo Stato per favorire la ripresa economica.

Accanto a queste modifiche, che hanno rilievo anche per la responsabilità amministrativa degli enti, in quanto riguardano fattispecie rientranti nel catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. 231/2001, la riforma ha poi operato una serie di ulteriori modifiche legislative, tra le quali si segnala, ad esempio, l’aggiunta del comma 13 bis.1 all’art. 119 del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Il comma aggiunto stabilisce sanzioni penali per il tecnico abilitato che procede con le asseverazioni per le detrazioni del 110 per cento, nel caso in cui esponga informazioni false, ometta di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento, o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesti falsamente la congruità delle spese. Le pene previste in tali casi sono la reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro.

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