Autoriciclaggio e tracciabilità dell’operazione di trasferimento del profitto di un precedente reato

22 Dicembre 2021

Con la recente ordinanza n. 45397 del 9 dicembre 2021 la Corte di Cassazione penale ha chiarito che sussiste il reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p. anche nel caso in cui l'operazione di trasferimento del profitto di un precedente illecito sia tracciabile.

Alla base di tale motivazione vi è il fatto che “il mutamento della titolarità del profitto è avvenuto attraverso una operazione tracciabile, ma tale requisito della transazione non esclude, in astratto, la sussistenza del reato, che deve affermarsi anche soltanto sulla base di una condotta che abbia creato intralcio non definitivo rispetto alla identificazione della provenienza delittuosa del bene”. Si è tuttavia precisato che l’ostacolo all’identificazione della provenienza illecita del denaro, seppure non definitivo, deve essere concreto.

Si consideri, sul punto, che non si tratta di un provvedimento isolato atteso che esistono altre recenti sentenze che ritengono integrato il reato di autoriciclaggio in caso di trasferimenti di denaro tracciabili come accaduto con la pronuncia del 30.01.2020, n. 13571 relativa la trasferimento di somme dal conto sanmarinese al conto inglese del medesimo titolare, giustificata per l'acquisto di un immobile, che veniva, secondo le autorità sanmarinesi, a costituire il successivo impiego per "trasformare il danaro".

Tali pronunce appaiono oggi di grande rilevanza alla luce della recentissima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 195/2021 in materia di '"Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" che ha proceduto ad una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto di tipizzazione delle fattispecie penali e di trattamento sanzionatorio dei reati.

Nel dettaglio, attraverso il menzionato intervento normativo sono state definite nozioni comuni di riciclaggio e autoriciclaggio applicabili in tutti i Paesi dell’Unione Europea e si è proceduto all'ampliamento dell’ambito di applicazione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego ai proventi di tutti i reati, compresi i delitti colposi e le contravvenzioni che possono costituire oggi reati presupposto. Viene, in particolare, prevista la soppressione della nozione “non colposo” dal testo dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Tutto ciò induce ad una riflessione soprattutto se si considera che, proprio in questi mesi, si discute dell’acquisizione da parte dell’Italia dei dati contenuti nella c.d. Lista Dubai, anche in relazione alla non remota ipotesi di regolarizzazione dei capitali attraverso l’accesso all’istituto del ravvedimento operoso.

In questo contesto - inutile negarlo - grande rilevanza deve essere accordata all’esame delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, così come interpretate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, anche in relazione alla eventualità (o meno) che al contribuente vengano contestate anche le fattispecie penali di cui agli artt. 648 bis e 648 ter1 c.p.

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