D.Lgs. 184/2021: il Catalogo dei reati presupposto ricomprende oggi anche i delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

15 Dicembre 2021

In data 29 novembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 184/2021. Si tratta di un intervento finalizzato ad adeguare la normativa interna alla Direttiva n. 2019/713/UE relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Il nuovo testo di legge, aggiornando l’elenco degli strumenti di lotta alle frodi in un contesto di progressiva dematerializzazione dei pagamenti e della conseguente esigenza di garantire la sicurezza negli scambi economici, interviene sia sul fronte delle fattispecie penalmente rilevanti che in ambito della responsabilità amministrativa dell’ente.

Nel dettaglio, il Decreto in esame ha modificato il testo dei delittidi indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493-ter c.p.) e di frode informatica (art. 640-ter c.p.).

Verranno ora sanzionate le condotte di indebito utilizzo, falsificazione e alterazione non solo di “carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi”, ma anche di “ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti”.

In altre parole, si è proceduto ad un ampliamento della fattispecie di reato a tutte le ipotesi di utilizzo/falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti che divengono ora anche immateriali, come nel caso delle criptovalute.

Quanto al nuovo delitto di frode informatica viene ora prevista una circostanza aggravante nel caso in cui dalla alterazione del sistema informatico derivi un trasferimento “di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.

Si evidenzia inoltre che il Decreto ha inserito nel codice penale il nuovo art. 493-quater rubricato “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”, secondo il quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Quanto alla responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. 231/2001 si segnala che il nuovo testo di legge, in vigore a partire dal prossimo 14 dicembre, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies.1 riguardante i "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Il Catalogo dei reati presupposto viene quindi esteso anche all'art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art. 640-ter c.p. (frode informatica) anche "nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

Oltre alle fattispecie sopra delineate il comma 2 del nuovo art. 25-octies.1 prevede che “Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicanoall'ente le sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.

In caso di condanna per uno dei delitti in esame si applicheranno inoltre all’ente le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 con la possibilità che il soggetto giuridico sia destinatario di sanzioni quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

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