Infortuni sul lavoro e formazione “esterna” al contesto aziendale

21 Settembre 2021

Con sentenza del 20.05.2021, depositata in data 3.08.2021, n. 30231, la Cassazione penale, sez. IV, si è pronunciata in relazione ad una vicenda in cui era contestato all'imputato, in qualità di amministratore di una società, di avere cagionato lesioni personali ad un dipendente, con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed era stata al contempo riconosciuta la responsabilità amministrativa dell’ente.
In particolare, il lavoratore intento a tagliare un pannello di polistirene estruso, con l'uso di una sega circolare, sprovvista di spingitoi, entrava in contatto con la lama, riportando una "lesione complessa pollice e indice della mano sinistra" che comportava una malattia superiore a quaranta giorni.
La Corte di merito individuava nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 37 il profilo di colpa specifica da addebitarsi all'imputato.
In particolare, la mancata o insufficiente formazione del lavoratore veniva posta all'origine di quanto accaduto. Sul punto la Corte territoriale affermava che "il dipendente, pur lavorando già da tre mesi, non aveva un bagaglio esperienziale specifico formato nell'arco di anni di osservazione ed apprendimento"; "la breve durata dello stage non può avere consentito al lavoratore di assorbire con la dovuta coscienza e profondità le nozioni di sicurezza minime in un settore, quale quello edile, in cui il rischio di infortunio è permanente, per l'utilizzo di potenti macchinari o l'esposizione a lavorazioni potenzialmente pericolose".
Quanto alla responsabilità dell’ente si chiariva che l’inadeguata preparazione professionale del dipendente avrebbe comportato un risparmio per il soggetto giuridico, il quale non aveva dovuto sostenere costi aggiuntivi per i corsi e per le giornate di lavoro perse.

Nel ricorso in Cassazione depositato dal datore di lavoro si legge che:
“Il ragionamento non risulterebbe validamente supportato. Dalle risultanze istruttorie è emerso che il lavoratore aveva frequentato un corso di formazione sulla "sicurezza e salute sul lavoro in edilizia" presso il Comitato Paritetico Edile per la formazione e la sicurezza della Provincia di Bolzano. Si tratta di un corso specifico, rivolto a tutti i lavoratori del comparto dell'edilizia, nell'ambito del quale l'impiego della sega circolare era stata oggetto di attività formativa”.
Pertanto il lavoratore aveva svolto un corso teorico ed aveva anche ricevuto un addestramento pratico in cantiere, avendo già utilizzato la sega circolare prima dell'incidente.

La Corte nel dichiarare i ricorsi in favore dell'imputato e dell'ente inammissibili chiariva che “in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'attività di formazione del lavoratore non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di pregresse esperienze lavorative o per il trasferimento di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori. Questo tipo di apprendimento non può avere un valore surrogatorio delle attività di informazione e di formazione legislativamente previste”.

“Ne consegue che la prova dell'assolvimento degli obblighi di informazione e di formazione del lavoratore non può ritenersi raggiunta attraverso la considerazione della circostanza che l'infortunato sapesse come fare funzionare una sega elettrica, avendo adoperato in passato una macchina affettatrice. La carenza, invero, non può essere colmata dalle conoscenze personali e l'imperizia del lavoratore, come pure l'imprudenza o la negligenza, non sono suscettibili d'interrompere il nesso causale tra condotta addebitata al datore di lavoro ed evento”.

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