Responsabilità 231: determinazione della sanzione da applicare all'ente

9 Settembre 2021

Con sentenza n. 30231 del 20 maggio 2021 (depositata il 3 agosto 2021) la Cassazione penale, sez. IV, si pronunciava sul delicato tema della riduzione della sanzione pecuniaria.
La vicenda sottoposta all’esame della Corte di Cassazione riguardava la condanna dell’amministratore di una società per aver cagionato lesioni personali ad un dipendente con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Nel dettaglio, il lavoratore, intento a tagliare un pannello con l'uso di una sega circolare, sprovvista di spingitoi, entrava in contatto con la lama, riportando una "lesione complessa pollice e indice della mano sinistra" che comportava una malattia superiore a quaranta giorni.
I Giudici di merito individuavano nella violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 37 il profilo di colpa specifica da addebitarsi all'imputato.
Con riferimento ai profili di responsabilità amministrativa dell’ente il ricorso in Cassazione contestava la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, comma 3 per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione”.
La Corte di merito, infatti, aveva confermato la sentenza di primo grado in ragione dell'inadeguata preparazione professionale del dipendente, sostenendo che la stessa aveva comportato “un risparmio per l'ente, il quale non deve sostenere costi aggiuntivi per i corsi e per le giornate di lavoro perse”.
Nel ricorso presentato dalla società si legge invece che “la motivazione sarebbe palesemente illogica atteso che, come già detto in precedenza, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che al lavoratore è stata fornita la preparazione teorica prevista per legge ed è stato dimostrato l'addestramento pratico sul luogo di lavoro”.
Si contestava inoltre la “contraddittorietà e illogicità della motivazione in punto determinazione della sanzione amministrativa” atteso che la Corte di merito, “non ha ridotto la sanzione fino alla metà, come previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 2”.
Ed infatti, nel giudizio di merito non era stata concessa la massima riduzione “in quanto il risarcimento, garantito dall'assicurazione, non ha comportato un diretto esborso da parte della società”.
In altre parole, i giudici di primo grado e d’appello hanno ritenuto che la società non fosse meritevole di beneficiare della massima riduzione, mettendo in rilievo la gravità del fatto, il risparmio conseguito dall'ente in conseguenza dell'omessa formazione del dipendente ed il mancato diretto esborso di somme a titolo risarcitorio, essendo stato il risarcimento riconosciuto dalla società assicuratrice.
Diversa la posizione della difesa secondo cui “vero è che il risarcimento non ha comportato un esborso diretto da parte della società, tuttavia ha senz'altro comportato un esborso indiretto, atteso che la polizza assicurativa a tal fine stipulata rappresenta un costo specifico che l'ente sostiene periodicamente, suscettibile di lievitare in caso di sinistri”.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso presentato, si è espressa in relazione alla mancata riduzione della sanzione inflitta all'ente nella misura massima della metà, come previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 2.
la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- la giustificazione offerta dalla Corte di merito non riguarda il solo aspetto del risarcimento, ma anche i più generali profili della gravità delle criticità osservate nella gestione della sicurezza dei lavoratori e del risparmio conseguito dall'ente;
- ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 11 nella determinazione della sanzione da applicare all'ente, il giudice deve tenere conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- Il successivo art. 12 prevede, al comma 2, che la sanzione pecuniaria sia diminuita da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia provveduto a risarcire integralmente il danno e ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato efficacemente in tal senso;
- nella ricorrenza delle condizioni imposte nella norma da ultimo citata, l'entità della diminuzione della sanzione pecuniaria sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale, nel compiere la valutazione farà uso di un potere discrezionale entro i parametri indicati dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 11. Ebbene, tale valutazione sfugge al sindacato di legittimità ove non sia espressione di manifesta illogicità.

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