L’istituto della messa alla prova non è compatibile con la fisionomia e gli scopi del diritto e del processo penale a carico degli enti

24 Agosto 2021

Facendo seguito al contrasto giurisprudenziale sorto in relazione al tema dell’accesso degli enti all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova - di cui l’Osservatorio 231 si è in più occasioni occupato - pubblichiamo l’ultima pronuncia di merito che ha affrontato l’argomento.

Anche il Tribunale di Spoleto (come la giurisprudenza di merito maggioritaria) con ordinanza del 21 aprile 2021 ha dichiarato incompatibile l’istituto della messa alla prova con il procedimento a carico dell’ente atteso che "rimarrebbe imprecisato l’ambito di applicazione della messa alla prova per gli enti, non essendo chiari i requisiti oggettivi di ammissibilità, a differenza di quanto invece previsto per gli imputati persone fisiche, a cui l’art. 168 bis c.p. accorda il beneficio della messa alla prova alla duplice condizione che non abbiano già usufruito in precedenza e che si proceda per reati puniti con la pena pecuniaria ovvero detentiva non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione.
Ogni possibile alternativa - consentire la messa alla prova per tutti gli illeciti dipendenti da reato sull’assunto che le sanzioni interdittive sono comunque meno gravi di quelle detentive; oppure consentirla solo per quegli illeciti dipendenti da reati per i quali anche le persone fisiche possono accedere alla probation […] - si tradurrebbe in una indebita forma di creazione del diritto, potere che per ovvie ragioni esula da quelli attribuiti a un organo giurisdizionale".

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