Sentenza Banca Popolare di Vicenza: le carenze organizzative e funzionali dell’Organismo di Vigilanza che hanno motivato la condanna dell’ente

25 Giugno 2021

Sono state depositate il 17 giugno scorso le motivazioni della sentenza pronunciata il 19 marzo 2021 dal Tribunale di Vicenza in composizione collegiale nell’ambito del processo relativo al crac di Banca Popolare di Vicenza (“BPVi”).

Oltre ai vertici della Banca, imputato nel procedimento è anche l’ente, chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 25-ter co. 1 lett. r) e s) del D.lgs. 231/2001 dei reati di aggiotaggio e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza commessi al suo interno.

In questa sede è interessante soffermarsi sulla parte delle 1.111 pagine delle motivazioni relativa all’inadeguatezza e inefficacia del Modello organizzativo adottato da BPVi, circostanza che ha condotto alla condanna dell’ente per gli illeciti amministrativi contestati.

Particolarmente rilevanti risultano le argomentazioni esposte dal Tribunale di Vicenza rispetto alle caratteristiche e alle funzioni dell’Organismo di Vigilanza di BPVi, la cui scarsa autonomia e indipendenza e la assoluta superficialità nell’operato ha concorso ha fondare l’affermazione di inidoneità del Modello 231 a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.

Nello specifico, i punti di maggiore criticità individuati dal Giudice di primo grado in relazione all’OdV della Società imputata possono così riassumersi:

1) “L’OdV di BPVi era composto da soggetti non esenti da ingerenza e condizionamento da parte dei componenti dell’Ente, in particolare degli organi di vertice”. L’organismo collegiale, infatti, era composto da un membro interno e due membri esterni. Il membro interno svolgeva la funzione di Direttore dell’Internal Audit e dipendeva gerarchicamente e funzionalmente dai soggetti che - con riguardo ai reati oggetto del processo - era tenuto a controllare, circostanza che ha minato inevitabilmente la sua indipendenza e imparzialità. I due avvocati membri esterni, invece, sarebbero risultati beneficiari di ingenti retribuzioni da parte di società veicolo della BPVi o dalla stessa totalmente partecipate, anche in tal caso compromettendo in toto il requisito dell’autonomia previsto dall’art. 6 lett. b) D.lgs. 231/2001.

2) L’OdV di BPVi era sprovvisto altresì degli autonomi poteri di iniziativa e controllo, sempre stabiliti dall’art. 6 lett. b) D.lgs. 231/2001, in quanto l’unico potere ad esso riconosciuto in caso di conoscenza di illeciti era la segnalazione gerarchica rivolta agli stessi soggetti controllati, senza alcun ulteriore potere di intervento autonomo. A ciò il Tribunale ha aggiunto la circostanza che il piano delle attività di verifica dell’OdV dovesse essere sottoposto al vaglio degli organi dirigenti e amministrativi prima della sua approvazione, di tal ché nessuna verifica a sorpresa si rendeva possibile nei confronti dei vertici aziendali.

3) I flussi informativi verso l’OdV di BPVi erano del tutto inadeguati a garantire il controllo informato sulle diverse aree di rischio, in quanto prevedevano esclusivamente la segnalazione di eventuali violazioni al Presidente dell’OdV e, peraltro, attraverso un canale email di segnalazione inadeguato in quanto inidoneo a garantire la riservatezza e la tutela del segnalante.

4) Anche dopo essere stata modificata la composizione dell’OdV, attraverso la nomina del Collegio Sindacale, il Tribunale ha rilevato le medesime criticità relative alla scarsa autonomia dei membri dell’Organismo, nonché alla sussistenza di conflitti di interesse per le importanti interessenze con i vertici dell’Istituto bancario e società ad essi ricollegate.

5) In relazione alla superficialità dell’operato dell’OdV di BPVi si legge nella sentenza che “I verbali dell’OdV danno conto di un’attività assolutamente inconsistente, che si esaurisce in un esercizio formale della funzione, limitata ad un confronto con il responsabile della funzione compliance e il presidente del collegio sindacale su alcune tematiche di poco spessore, senza programmazione di alcuna autonoma attività di verifica […] e senza alcun minimo accenno a tematiche attinenti ad effettive criticità rilevate, nemmeno quelle afferenti i casi più eclatanti”.

6) L’inefficienza e l’inefficacia dell’OdV di BPVi si evince, infine, anche dall’assenza di qualsivoglia intervento sanzionatorio erogato dall’organismo stesso.

Tutti gli elementi sopra esposti hanno condotto alla condanna dell’Ente in quanto il contesto caratterizzato da un’organizzazione del tutto disfunzionale e dalla grave inefficacia del sistema dei controlli, condotto da soggetti compiacenti e condizionati da conflitti di interesse, ha consentito agli imputati di porre in essere indisturbati le molteplici condotte criminose per le quali anch’essi hanno subito la condanna in primo grado.

In conclusione, la sentenza contro BPVi è rilevante ai fini che interessano in questa sede in quanto fornisce una serie di importanti indicatori di criticità nell’attuazione del Modello e nel funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, inducendo per converso a riflettere sull’importanza di un sistema di gestione e controllo che, lungi dall’essere lettera morta, sia nel concreto effettivo ed efficace.

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