Interesse dell’ente e violazione isolata della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro

1 Giugno 2021

La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza del 31.03.2021, n. 12149 si è pronunciata in relazione alla condanna di un legale rappresentante per il reato di cui all'art. 590 c.p. ai danni di un lavoratore, aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e della società dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo contestato.
Nel dettaglio veniva contestato al legale rappresentante, nella qualità di direttore generale dell'ente amministrativamente responsabile, nonché addetto alla produzione e datore di lavoro della persona offesa, di avere cagionato a quest'ultima lesioni gravi per negligenza, imprudenza e imperizia e per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per avere disposto o comunque consentito l'utilizzo di un carrello elevatore senza fornire attrezzature o accessori necessari per un uso in sicurezza del mezzo.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, il criterio di imputazione oggettiva dell'interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un'iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente”.
L'interesse dell'ente, nel caso di specie, era stato comunque individuato “nella velocizzazione dei tempi del collaudo del carroponte e il vantaggio rappresentato dal risparmio sui costi di noleggio dell'attrezzatura, in quel momento non disponibile a causa della particolare situazione venutasi a creare proprio in conseguenza del programmato collaudo”.

 

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