Interesse e vantaggio dell’ente – Caratteristiche e requisiti

11 Maggio 2021

La Corte di Cassazione penale, sez. VI, con provvedimento del 19.01.2021, n. 15543 si è soffermata sul tema dell’interesse e vantaggio dell’ente, nell’ambito di un giudizio cautelare in cui era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme nella disponibilità di alcune persone fisiche e di due enti in relazione alla consumazione del delitto di corruzione.

 

In particolare, Il Tribunale del riesame di Taranto confermava il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con cui veniva disposto, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. - art. 322 ter c.p. - D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 53 e 19, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca - diretta e/o per equivalente- del profitto.

Il profitto veniva individuato in somme derivanti dal reato di corruzione propria e dall'illecito amministrativo dipendente da reato previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25, comma 2, nei riguardi di due società. Il provvedimento veniva disposto inoltre nei confronti delle persone fisiche a cui era attribuito il reato presupposto di corruzione propria.

 

La Corte di Cassazione, nell’accogliere i ricorsi presentati limitatamente ad alcuni motivi, ha chiarito che il D.Lgs. n. 231 del 2001 detta alcune regole funzionali per l'attribuzione del reato della persona fisica alla persona giuridica.

Sul punto si è specificato che:

  • l'art. 5 individua il c.d. criterio di imputazione oggettiva, stabilendo che l'ente risponde solo dei reati commessi nel suo interesse o vantaggio, mentre i successivi artt. 6 e 7 individuano il c.d. criterio di imputazione soggettiva, sancendo che l'ente non risponde se ha efficacemente adottato un modello di organizzazione e gestione, idoneo ad impedire la commissione di uno dei reati realizzati da un soggetto che ricopre al suo interno sia posizioni apicali, sia subordinate;
  • quanto al criterio di imputazione oggettiva, secondo l'impostazione fatta propria anche dalla Relazione governativa al decreto legislativo, i due concetti di interesse o vantaggio di cui all'art. 5 cit. si porrebbero in chiaro rapporto di "alternatività": ciò sarebbe confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o", contenuta nella norma, che lega i due termini nel sintagma normativo e che dimostrerebbe come la norma abbia tipizzato altrettanti e distinti criteri di imputazione del fatto all'ente;
  • la Relazione allo Schema del decreto legislativo chiarisce che "il richiamo all'interesse dell'ente caratterizza in senso marcatamente soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che "si accontenta" di una verifica ex ante; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall'ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica ex post";
  • se é vero che l'accertamento di un esclusivo interesse dell'autore del reato o di terzi alla consumazione del reato impedisce di collegare il fatto all'ente, Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 5, comma 2, ciò non significa che il criterio del vantaggio non possa assumere una alternativa ed autonoma funzione selettiva;
  • ai fini della configurabilità della responsabilità dell'ente, é sufficiente che venga provato che lo stesso abbia oggettivamente ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non é stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato "ex ante" alla consumazione dell'illecito e purché non sia, contestualmente stato accertato che quest'ultimo sia stato commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi.

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