Modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientale: le Linee Guida di Fise Assoambiente

23 Dicembre 2020

L’Associazione che rappresenta, a livello nazionale ed europeo, le imprese italiane che operano nel settore dei servizi di igiene ambientale e della gestione dei rifiuti e bonifiche ha rilasciato lo scorso novembre indicazioni per la corretta elaborazione dei Modelli di organizzazione e gestione da parte delle imprese che gestiscono rifiuti.

La stessa, già nel febbraio 2016, aveva presentato le Linee Guida “Modelli Organizzativi e sistemi di gestione ambientale” per l’adozione e l’efficace attuazione dei Modelli organizzativi atti a prevenire i reati ambientali che rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 231/2001.
Si è ora proceduto ad un aggiornamento e ad un’integrazione del documento “attraverso una disamina dei presupposti generali della responsabilità degli Enti e provvedendo ad una sua revisione, alla luce delle più recenti normative nonché della evoluzione giurisprudenziale. Ciò, al fine di rendere sempre più fruibile il Codice di comportamento e agevolare l’adozione e l’aggiornamento da parte degli enti di MOG effettivamente idonei a prevenire reati”.

In particolare il documento:
- nel primo capitolo richiama il contesto normativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti (si ripercorrono i concetti di ente, interesse e vantaggio, soggetti apicali e sottoposti all’altrui direzione e vigilanza, si esaminano le sanzioni, la funzione del MOG e dell’Organismo di Vigilanza, il significato del codice etico), le più recenti novità legislative nonché le peculiarità che contraddistinguono e identificano la disciplina 231 rispetto all’attività delle imprese che svolgono servizi di gestione dei rifiuti.
- Il secondo capitolo introduce l’analisi dei processi sensibili e l’identificazione dei rischi, passando poi a trattare la definizione del piano dei controlli.
- Il terzo capitolo si occupa delle relazioni che intercorrono tra i Sistemi di Gestione Ambientale (ISO 14001:2015 ed EMAS) ed i Modelli organizzativi per la prevenzione dei reati ambientali. Si conferma, infatti, come gli standard ISO 14001:2015 ed EMAS possano contribuire a tenere sotto controllo i rischi ambientali.

Con riferimento ai reati ambientali (articolo 25-undecies, i Reati ambientali) il documento in esame chiarisce innanzitutto che il D.lgs. 121/2011 ha introdotto nel codice penale due nuovi reati (l’art. 727 bis c.p. rubricato Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, e l’art. 733 bis c.p. avente a oggetto Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) e nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 undecies in tema di Reati ambientali.
Il recepimento parziale è stato successivamente colmato con la L. 68/2015, recante «disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente», che ha inserito nel codice penale un nuovo titolo, avente a oggetto i cd. eco-reati, ossia fattispecie di aggressione all’ambiente costituite sotto forma di delitto.
Ad oggi, compongono il catalogo dei reati presupposto di cui all’art. 25 undecies del Decreto 231 anche numerosi reati in tema di gestione abusiva di rifiuti e inquinamento idrico, nonché il reato di superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla normativa di settore.
Ed infatti, negli ultimi anni, l’impatto sull’ambiente delle attività industriali ha assunto un’importanza sempre maggiore, sia a livello regionale, sia a livello nazionale.
Questo ha spinto il legislatore, “fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalla regolamentazione diretta, ad inserire, per una maggiore tutela, la variabile ambientale nei processi gestionali e decisionali delle imprese operando a monte del processo produttivo”.
Di qui, come già evidenziato, con l’approvazione del D.lgs. 121/2011 sono state introdotte, nel campo di applicazione del D.lgs. n. 231/2001, alcune fattispecie di reati contro l’ambiente.
Per evitare responsabilità e relative sanzioni l’Ente deve dunque dimostrare di aver adottato e attuato un modello di organizzazione e controllo idoneo a prevenire questi reati, sul quale deve vigilare un apposito organismo autonomo e indipendente.
Quanto al concetto stesso di ambiente, sotteso alla normativa di settore si chiarisce che la Corte di Cassazione ha da tempo adottato una lettura ampia della nozione di ambiente, che include anche atti a contenuto meramente urbanistico-edilizio e che la Corte costituzionale configura l’ambiente oltre che come un bene di natura personale strettamente connesso alla tutela della salute, anche come bene collettivo.
La nuova legislazione, infatti, in attuazione dell’art. 3 della direttiva 2008/99/CE, pone sullo stesso piano la persona umana e l’ambiente, prevedendo una tutela più ampia: “l’ambiente in quanto tale, costituisce dunque oggetto diretto della tutela penale, a prescindere delle conseguenze «riflesse» che un illecito ambientale può provocare sulla persona umana”.
Si precisa, inoltre, che nell’ambito del Decreto 231, sotto il profilo soggettivo è richiesto che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti apicali ovvero sottoposti all’altrui direzione. Tale accertamento vale anche a fronte di reati ambientali aventi natura prevalentemente colposa.
Ed infatti, il documento chiarisce come proprio con riferimento ai reati ambientali la Corte di Cassazione ha recentemente confermato che la volontà del legislatore, espressa con l’emanazione del D.lgs. 231/2001, è stata quella di introdurre una responsabilità amministrativa della persona giuridica discendente dalla commissione di reati anche solo colposi: “in quest’ottica, la nozione di interesse o vantaggio deve essere letta, nella prospettiva patrimoniale dell’ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa di prevenzione (Cass. Pen., 7 gennaio 2020, n. 3157).
Ne discende che con riferimento ai reati ambientali “il vantaggio e l’interesse vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari in materia di inquinamento, sia nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dato luogo, con maggiore economicità complessiva per l’attività produttiva”.

Da ultimo si segnala che con l’estensione del D.lgs. n. 231/2001 ai reati ambientali, i Sistemi di Gestione Ambientale conformi allo Standard internazionale ISO 14001 o al Regolamento comunitario 1221/2009-EMAS possono certamente rappresentare degli utili strumenti per le imprese.
In particolare le Linee Guida di Fise Assoambiente evidenziano come attraverso l’efficace attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo i requisiti della ISO 14001 “l’impresa, mantenendo l’efficienza dei processi produttivi e preservando il valore aziendale, è in grado di tenere sotto controllo i rischi ambientali, in ottemperanza alla legge, e di pianificare ed attuare in modo coerente politiche orientate alla sostenibilità, con benefici diffusi in termini di coinvolgimento del personale, di miglioramento dei rapporti con terze parti interessate, di risparmio di risorse e riduzione dei costi”.
Nel dettaglio, la norma UNI EN ISO 14001 è uno standard volontario riconosciuto e condiviso a livello internazionale, che prevede i requisiti per l’attuazione e la verifica di un Sistema di Gestione Ambientale applicabile da organizzazioni di tutte le dimensioni e settori merceologici; allineata nei principi e nei contenuti ad altre norme volontarie a larghissima diffusione internazionale quali la ISO 9001, relativa ai sistemi di gestione della qualità, alla BS OHSAS 18001 e alla ISO 45001 per quelli di gestione della salute e sicurezza, e pertanto particolarmente indicata per l’attuazione di sistemi aziendali integrati (sicurezza, qualità, ambiente).
A questi standard si è di recente aggiunta la ISO 37001 sui sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione che completa il quadro di strumenti volontari per migliorare l’efficacia del sistema di controllo dei rischi rilevanti ai fini delle responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001.La norma ISO 14001 (nell’ultima edizione del mese di settembre 2015) è stata oggetto di una revisione che ne ha modificato profondamente approccio e contenuti.
Analogamente alle norme ISO sopra citate, “la ISO 14001 prevede un percorso articolato in quattro fasi (pianificazione, attuazione dei processi identificati e degli obiettivi; monitoraggio e misurazione dei processi e delle prestazioni in materia ambientale; riesame periodico da parte della direzione aziendale dello stato di attuazione del sistema al fine di prendere le decisioni necessarie ad assicurare il miglioramento continuo) fondato su un processo di risk management che richiede all’organizzazione di identificare e controllare non solo i propri aspetti ambientali significativi ma anche i rischi (e le opportunità) che rilevano ai fini della gestione ambientale. Tra i rischi più significativi vi sono certamente quelli connessi al rispetto delle normative ambientali e all’applicazione di responsabilità e sanzioni, rese ancor più gravose con l’introduzione nel codice penale di fattispecie delittuose ricomprese anche tra i reati “presupposto” ai fini del D.lgs. 231/2001 (disastro ambientale e inquinamento ambientale, punti anche a titolo di colpa).
Per pianificare ed attuare un sistema di gestione in conformità alla norma ISO 14001, l’azienda deve estendere pertanto la propria attenzione dagli impatti ambientali (derivanti, ad esempio, dalla gestione e dal trattamento di rifiuti pericolosi) alle potenziali ricadute che potrebbero determinarsi da un controllo non appropriato delle prescrizioni di legge o autorizzative applicabili, apprestando misure adeguate a contenere tali rischi.
Questo approccio “risk based thinking” adottato dalla ISO 14001:2015 rende più agevoli l’allineamento e l’integrazione degli strumenti previsti dal sistema di gestione ambientale nei Modelli Organizzativi aziendali.
La conformità allo standard ISO 14001 può essere certificata da un organismo di parte terza indipendente e accreditato attraverso un sistema riconosciuto a livello internazionale. Per ottenere la Registrazione EMAS nell’apposito elenco istituito presso la Commissione Europea, l’Azienda, in aggiunta ai requisiti dello standard ISO 14001, ai sensi del Regolamento 1221/2009, deve elaborare una Dichiarazione Ambientale, specificando i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi ambientali prefissati ed indicando in che modo prevede di migliorare in continuazione le proprie prestazioni in campo ambientale. La Dichiarazione Ambientale deve essere sottoposta alla verifica ed alla convalida da parte di un ente terzo indipendente e specificatamente accreditato (in Italia, da Accredia)”.
Si chiarisce da ultimo che “molte aziende hanno deciso di adottare un sistema di gestione ambientale certificato in conformità allo standard ISO 14001 poiché questo rappresenta la best pratice più diffusa a livello internazionale per il controllo dei rischi ambientali e rende quindi più agevole la prova di aver adottato un modello adeguato per prevenire anche quelli di commissione di reati rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, a prescindere da un espressa previsione legislativa di presunzione di idoneità, come avvento con l’art. 30 del D.lgs. 81/2008 per i reati in materia di salute e sicurezza”.

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