Responsabilità dell’ente e sistematicità delle violazioni

11 Novembre 2020

La Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza del 22.09.2020, n. 29584 ha trattato il tema dell’interesse dell’ente precisando che “la sistematicità della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell'illecito dell'ente: l'art. 25-septies non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati”.

Il fatto:
La Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava responsabili due società in relazione alle lesioni personali colpose subite da alcuni lavoratori.
In particolare i due dipendenti di una società terza si trovavano impegnati nell’esecuzione di lavori su incarico di altra società committente presso un capannone industriale e salendo, insieme ad un terzo, sulla copertura del capannone, dalla quale erano stati rimossi due pannelli, camminavano sulle travi portanti. A seguito del cedimento di uno dei pannelli, i due erano precipitati nel solaio sottostante da un'altezza di circa tre metri, riportando diverse lesioni.
Dalle indagini effettuate, era emerso che la seconda società era intervenuta nel cantiere in questione, nel quale era in costruzione un capannone commissionato alla prima, senza alcun contratto con la committente, ma su incarico dell'uomo di fiducia di questa, al fine di velocizzare i lavori, che prevedevano la realizzazione di un solaio nel capannone tramite la rimozione di pannelli dal tetto per consentire il passaggio di un braccio di autopompa per la gittata del cemento all'interno; il tutto in difformità rispetto al progetto (in base al quale, invece, la gittata avrebbe dovuto essere effettuata dall'amministratore unico della prima società con una tecnica più lenta, ma conforme alle prescrizioni di sicurezza). Dalle indagini era pure emerso che non erano stati svolti corsi sulla sicurezza e che i lavoratori non erano stati muniti di imbracature di ancoraggio o di cinture di sicurezza.
Secondo il primo giudice, l'iniziativa di realizzare la gittata dall'alto, mediante la rimozione dei pannelli dal tetto, era stata presa estemporaneamente da un uomo di fiducia della società committente nell'interesse dell'ente, in spregio alle regole cautelari e tale atteggiamento sarebbe stato condiviso dalla ditta terza, alla quale era stato dato l'incarico di eseguire quel lavoro.
La ricostruzione della vicenda è stata effettuata sulla scorta di evidenze neppure contestate nella loro storicità e, alla stregua di esse, può dirsi accertato che:
- l'intromissione della seconda società sia avvenuto per conto della committente e su iniziativa del preposto del legale rappresentante di essa, uomo di fiducia della prima società che gli operai identificavano nel committente.
- Il lavoro da eseguire era al di fuori delle previsioni del contratto di appalto ed è stato previsto e ordinato in spregio alle più elementari norme antinfortunistiche
- Tale decisione si era rivelata del tutto eccentrica rispetto al progetto e allo stesso piano di sicurezza approntato.
Sulla scorta di tale materiale probatorio, il Tribunale ha distinto il criterio d'imputazione oggettivo, ravvisandolo, per la società terza il vantaggio conseguito dal suo coinvolgimento in lavori ai quali era estranea per contratto; per la committente nell'interesse di questa a fruire in tempi più rapidi (rispetto al progetto originario) del risultato conseguito (realizzazione dell'erigendo capannone).
Alla luce della stessa ricostruzione della vicenda, la Corte d'appello di Messina ha esaminato il criterio di imputazione oggettivo previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5, individuandolo nella riduzione dei tempi di realizzazione dell'erigendo capannone industriale, ottenuta mediante l'impiego di una ditta estranea al cantiere e neppure legata alla committente da un contratto di appalto, in spregio alle regole cautelari.

I motivi del ricorso:
Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso la società committente, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità amministrativa dell'ente, assumendo il difetto dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5.
In particolare, la stessa rilevava che “la condanna della ricorrente per l'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-septies, comma 3, in relazione al reato di cui agli artt. 113 e 590 c.p. era stata ricollegata essenzialmente alla iniziativa estemporanea del preposto del legale rappresentante della società mediante ricorso al personale della società terza e senza previa verifica della idoneità tecnico - professionale di questa. Come tale, essa doveva ritenersi ingiusta avendo il giudicante erroneamente ritenuto che il reato fosse stato commesso nell'interesse dell'ente.
Il deducente rimarcava che, “ai fini del coinvolgimento dell'ente per il reato commesso dal soggetto che vi riveste posizione apicale o, come nella specie, subordinata, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso e, per il caso di reati colposi, come nella specie, che la condotta imputata all'autore del reato sia espressione di sistematica violazione di regole cautelari, consapevolmente assunta quale "politica" di impresa”.
Nel caso in esame, a parere della difesa, “l'assunto secondo cui le condotte addebitate alla persona fisica sarebbero state espressione di un vantaggio tradottosi nel minor tempo (neppur precisato) impiegato per la procedura eseguita rispetto a quella programmata, sarebbe forzato”.

I motivi della decisione:
La Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso chiariva che:

- La decisione di far intervenire nei lavori la società terza era da attribuire alla committente. e, dunque, al suo legale rappresentante e, per costui, al preposto.
- Essa era stata assunta in totale spregio delle più elementari regole cautelari, poichè si era- permesso a una ditta di intromettersi in lavori commissionati ad altra, all'insaputa di questa, facendo entrare i suoi operai in cantiere senza darne avviso al direttore dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
-La condotta, in particolare, era espressamente vietata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 92, atteso che il rispetto delle regole cautelari è garantito dal piano di sicurezza che tiene conto delle lavorazioni da eseguire, laddove quelle che avevano causato l'incidente non erano state in alcun modo programmate e asseverate da tecnici abilitati.
- Non assume rilievo, se non per aggravare la posizione delle due società, la circostanza che le modalità di esecuzione dei lavori fossero state scelte da una delle vittime dal momento che è preciso obbligo del committente e del datore di lavoro impedire iniziative riservate ad altre figure della sicurezza e, prima ancora, che una terza ditta, estranea ai lavori, si trovi ad operare nel cantiere realizzato dalla società appaltatrice, neppure informata della circostanza.
- Inoltre, la Corte d'appello ha ritenuto dimostrato che l'unica ragione dell'iniziativa, assunta dalla committente per il tramite del preposto, era correlata alla necessità di accelerare l'esecuzione dei lavori mediante un intervento non progettato, nè programmato e al solo scopo di risparmiare sui tempi definiti dal progetto originario. Cosicchè doveva ravvisarsi un collegamento diretto tra le improvvide scelte della committente e il vantaggio da questa perseguito.
In particolare la Corte di Cassazione ha precisato che:
- Quanto ai criteri d'imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente (l'interesse o il vantaggio di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 5), oggetto specifico del presente scrutinio, essi sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il primo esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il secondo ha, invece, una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.
- Inoltre, per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell'ente anche i reati colposi, posti in essere in violazione della normativa antinfortunistica (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 septies), la giurisprudenza ha elaborato un criterio di compatibilità, affermando in via interpretativa che i criteri di imputazione oggettiva di che trattasi vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento, coerentemente alla diversa conformazione dell'illecito, essendo possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per rispondere a istanze funzionali a strategie dell'ente. A maggior ragione, vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare e esito vantaggioso per l'ente.
- La casistica ha offerto alla giurisprudenza di legittimità l'occasione per calibrare, di volta in volta, il significato dei due concetti alternativamente espressivi del criterio d'imputazione oggettiva di cui si discute: si è così affermato, per esempio, che esso può essere ravvisato nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; nell'incremento economico conseguente all'incremento della produttività non ostacolata dal rispetto della normativa prevenzionale; nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale; o, ancora, nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.
- Esso, quindi, va inteso non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all'aumento della produttività non rallentata dal rispetto della norma cautelare. In altri termini: vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno (persona fisica) all'interesse dell'altro.
Ciò premesso si è chiarito che a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente “la sistematicità della violazione non rileva quale elemento della fattispecie tipica dell'illecito dell'ente: l'art. 25-septies cit. non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati.
Tale connotato, inoltre, non è imposto dalla necessità, sopra già tratteggiata, di rinvenire un collegamento tra l'azione umana e la responsabilità dell'ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza e consenta, quindi, di escludere correttamente dal novero delle condotte a tal fine rilevanti quelle sì sostenute da coscienza e volontà, ma non anche dall'elemento della intenzionalità”.
Ed infatti l'interesse dell'ente "ricorre quando la persona fisica, pur, non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di far conseguire un'utilità alla persona giuridica”.

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