Responsabilità amministrativa degli enti e messa alla prova

29 Ottobre 2020

Si segnala la recente sentenza del G.i.p. di Modena che ha dichiarato, nei confronti dell'ente imputato, l'estinzione dell'illecito amministrativo contestato (art. 25-bis comma 1 del D.Lgs. 231/2001 per il reato di cui all'art. 515 c.p.) dopo aver accertato il buon esito del procedimento di messa alla prova, a cui l'ente era stato precedentemente ammesso.

La decisione del G.i.p. di Modena di consentire anche alla persona giuridica di accedere all'istituto della messa alla prova si pone in contrasto con alcune decisioni di senso contrario precedentemente adottate da altri Tribunali italiani.

Nel senso di ritenere inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova della società imputata di illecito amministrativo dipendente da reato si è espresso ad esempio il Tribunale di Milano (Sez. XI, ord. 27 marzo 2017, Giud. Stefano Corbetta), sulla base del fatto che "[…] in assenza, de jure condito, di una normativa di raccordo che renda applicabile la disciplina di cui agli artt. 168-bis c.p. alla categoria degli enti, […] l’istituto in esame, in ossequio al principio di riserva di legge, non risulta applicabile ai casi non espressamente previsti, e quindi alle società imputate ai sensi del D.lgs. 231 del 2001", così valorizzando la tassatività delle previsioni espresse nel decreto alla luce del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.

L'orientamento espresso dal G.i.p. di Modena, invece, non riconosce nessuna differenza rispetto al programma di trattamento riservato alla persona fisica: l'estinzione consegue infatti anche per l'ente dalla rimozione degli effetti pregiudizievoli dell’illecito e dal risarcimento del danno, nonché dall’integrazione del Modello organizzativo.

cross