Responsabilità 231 esclusa per la società unipersonale priva di un autonomo centro di interessi

25 Settembre 2020

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, dott. Aurelio Barazzetta, ha pronunciato lo scorso 16 luglio la sentenza n. 971/2020 con la quale ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di “V.A. S.r.l.s.”, società unipersonale imputata a titolo di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001 insieme ai due amministratori della stessa (A.V. e L.V.) per il delitto di truffa ai danni dello Stato ex art. 640, comma 2 c.p.

Il fatto contestato agli amministratori era la falsificazione di ricevute di bollettini postali per indurre in errore l’amministrazione comunale circa l’adempimento degli oneri tributari legati all’occupazione di suolo pubblico. All’ente, invece, il Pubblico Ministero contestava l’illecito amministrativo di cui all’art. 24 D.lgs. 231/2001, “per non aver adottato ed efficacemente attuato il Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo, prima della commissione dei fatti ascritti […] idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

Il procedimento nei confronti delle persone fisiche è stato stralciato per consentire l’ammissione alla messa alla prova degli imputati, mentre quello pendente nei confronti dell’ente è proseguito separatamente in fase di udienza preliminare, dove sia la difesa della Società che l’accusa hanno argomentato per richiedere il non luogo a procedere.

In accoglimento delle ragioni esposte dalle parti, il G.i.p. di Milano ha così escluso la responsabilità amministrativa dell’ente in quanto privo di autonomo e distinto centro di interessi.

La V.A. S.r.l.s., infatti, alla sua costituzione si era dotata di un Consiglio di Amministrazione composto da A.V., socio unico e Presidente con pieni poteri, e da L.V., fratello del primo, quale consigliere esecutivo. Secondo il Giudice, la società era da ritenersi sostanzialmente unipersonale, senza alcuna reale distinzione tra i soggetti fisici e la persona giuridica.

Rispetto a questo tipo di società, l’applicabilità del D.lgs. 231/2001 è stata oggetto di pronunce giurisprudenziali di differente orientamento.

Come ricordato dal G.i.p. nella sentenza in commento, infatti, vi sono state pronunce della Cassazione che hanno optato per l’applicabilità del predetto decreto, fondando la decisione sulla indubbia autonomia del soggetto fisico rispetto a quello giuridico (si veda Cass. pen., sez. VI, n. 49056/2017 e Cass. pen., sez. III, n. 15657/2010).

In altre occasioni, invece, la Corte di legittimità ha optato per la non applicabilità della responsabilità amministrativa degli enti nei confronti delle società unipersonali, in quanto, al di là del mero dato formale della differenza giuridica tra l’ente e il soggetto detentore delle quote sociali, la disciplina in parola non può trovare applicazione “quando la struttura della persona giuridica sia indistinguibile da quella fisica in maniera da non fondare il presupposto fondamentale su cui poggia l’intera struttura delle norme volte a regolare la responsabilità dell’ente giuridico” (si veda Cass. pen., sez. VI, n. 30085/2012 e Cass. pen., sez. VI, n. 18941/2004).

Le circostanze del caso di specie hanno, dunque, condotto il dott. Barazzetta ad escludere la sussistenza del fatto addebitato all’ente. In particolare, si legge nella sentenza che l’impossibilità di individuare nell’ente un centro di interessi autonomo rispetto alle persone fisiche che hanno posto in essere la condotta criminosa si poteva evincere dalla inesistente vita sociale e dagli importi profitto della truffa.

Pertanto, conclude il G.i.p. di Milano, “l’ente giuridico […] non era davvero necessario e infungibile trattandosi di contegno pacificamente riferibile a persone fisiche che lo avrebbero potuto realizzare senza alcuno schermo societario. Viene a mancare, pertanto la ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell’interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro di imputazioni di rapporti giuridici distinto da chi ha materialmente operato”.

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