La responsabilità del datore di lavoro per il contagio da Covid-19 del dipendente: la specifica disposizione introdotta dal legislatore con la legge di conversione del "Decreto Liquidità"

9 Giugno 2020

La Legge 6 giugno 2020 n. 40, nel convertire in legge il Decreto Liquidità (D.L. n. 22/2020), ha aggiunto una specifica disposizione sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro derivante dal contagio da Covid-19.

Il nuovo art. 29-bis prevede che “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’art. 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’art. 1, c. 14, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

L’aggiunta della norma appena citata ha rappresentato la risposta del legislatore alle preoccupazioni dei datori di lavoro, sorte dopo l’entrata in vigore del Decreto Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27), che all’art. 42 co. 2 ha in sostanza stabilito che l’infezione da Covid-19, contratta in occasione di lavoro, costituisce infortunio sul lavoro e dà quindi diritto all’indennizzo INAIL.

La norma, diretta a disciplinare le conseguenze legate al contagio da coronavirus in ambito lavorativo sotto il solo profilo assicurativo, è stata invece interpretata da alcuni in maniera estensiva, fino ad individuarvi l’automatica attribuzione di responsabilità penale in capo al datore di lavoro nel caso in cui un dipendente contragga il virus durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Questa interpretazione dell’art. 42 co. 2 del Decreto Cura Italia, dunque, ha spinto il mondo imprenditoriale a richiedere un intervento del Governo o del Parlamento, al fine di arginare le preoccupanti conseguenze penali che sarebbero potute scaturire in capo al datore di lavoro.

Benché lo scorso 15 maggio l’INAIL avesse già precisato che la contrazione del virus, pur rilevando come infortunio a fini previdenziali, non comportasse automaticamente la responsabilità civile o penale dell'azienda, il legislatore, in sede di conversione in legge del d.l. n. 18/2020, ha comunque inteso assecondare le richieste dei datori di lavoro, integrando il testo del decreto con la disposizione di cui all’art. 29-bis.

A prescindere da qualsivoglia valutazione sulla concreta utilità della norma, ciò che rileva è la circostanza che la responsabilità civile e penale per il contagio da Covid-19 del lavoratore non potrà essere attribuita al datore di lavoro che abbia rispettato i protocolli emanati in materia dagli organi competenti e che abbia concretamente posto in essere le misure in esso previste.

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