Responsabilità amministrativa dell’ente. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 dell’ente straniero anche in assenza di sede in Italia.

22 Aprile 2020

Con la recente sentenza dell’11 febbraio 2020, n. 11626, la Corte di Cassazione penale, sez. V, ha fatto proprio il recente e analogo principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte d’Appello di Firenze) là dove ha ritenuto applicabile la disciplina del D.lgs. n. 231/2001 ad una società straniera priva di sede in Italia, ma operante sul territorio nazionale, in relazione ai delitti di omicidio e lesioni personali colposi (nel noto caso dell'incidente ferroviario di Viareggio).

Si è dunque nuovamente ritenuto che anche l’ente straniero, privo di sede in Italia, possa essere chiamato a rispondere degli illeciti amministrativi 231 per i fatti commessi nel suo interesse o vantaggio.

Nel caso sottoposto all’esame dei Giudici di merito una società con sede all’estero era stata condannata del reato di corruzione e ricorreva dinnanzi alla Corte per contestare il difetto di giurisdizione italiana, affermando che le carenze organizzative sarebbero avvenute all'estero.

Rigettando il ricorso presentato la Corte di Cassazione ha chiarito che: “La responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto n. 231 del 2001 sia una responsabilità, sia pure autonoma, "derivata" dal reato, di tal che la giurisdizione va apprezzata rispetto al reato-presupposto, a nulla rilevando che la colpa in organizzazione e dunque la predisposizione di modelli non adeguati sia avvenuta all'estero”.

Si è inoltre chiarito che “in senso contrario, non può non rilevarsi come l'inapplicabilità alle imprese straniere delle regole e degli obblighi previsti dal Decreto n. 231 ed il conseguente esonero da responsabilità amministrativa realizzerebbe un'indebita alterazione della libera concorrenza rispetto agli enti nazionali, consentendo alle prime di operare sul territorio italiano senza dover sostenere i costi necessari per la predisposizione e l'implementazione di idonei modelli organizzativi”.

In particolare, il ragionamento seguito dai Giudici di legittimità si sviluppa attraverso un parallelismo tra la responsabilità penale personale e quella dell’ente: “Seguendo la linea del ragionamento difensivo si dovrebbe allora ritenere che il cittadino straniero non possa essere chiamato a rispondere di un reato commesso in Italia per il solo fatto che, nel proprio ordinamento, le regole a disciplina dell'attività presidiata dalla sanzione penale siano diverse, conclusione - questa - in chiaro contrasto con i principi di obbligatorietà e di territorialità espressi dal nostro codice penale”.

“Si consideri altresì la disposizione introdotta al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 97-bis, comma 5, con il D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 (in attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi), con cui il legislatore ha espressamente esteso la responsabilità per l'illecito amministrativo dipendente da reato "alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie", considerando dunque - ai fini della responsabilità ex Decreto n. 231 - l'aspetto dell'operatività sul territorio nazionale a discapito di quello della nazionalità o del luogo della sede legale e/o amministrativa principale dell'ente.

A nulla rileva che (come obbiettato dalle ricorrenti), a norma della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 25 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, siano disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione e dalla legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti. Ed invero, detta disposizione ha chiaramente riguardo a profili civilistici (di regolamentazione degli aspetti costituitivi, statutari, organizzativi, operativi ecc. degli enti) e non può in alcun modo esonerare le persone giuridiche che "si trovano nel territorio dello Stato", qualunque nazionalità esse abbiano, dall'osservare - al pari delle persone fisiche - la legge penale vigente in Italia a norma dell'art. 3 c.p., comma 1 e, dunque, dal rispondere degli illeciti commessi con le condotte e le attività che esse svolgano nel nostro Paese a mezzo dei propri rappresentanti e/o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza”.

In conclusione, “tirando le fila delle considerazioni che precedono, si deve affermare il principio di diritto secondo il quale la persona giuridica è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale commesso dai propri legali rappresentanti o soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, in quanto l'ente è soggetto all'obbligo di osservare la legge italiana e, in particolare, quella penale, a prescindere dalla sua nazionalità o dal luogo ove esso abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall'esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che disciplino in modo analogo la medesima materia anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione atti ad impedire la commissione di reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente stesso”.

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