Con sentenza n. 8785 del 4 marzo 2020, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito che le società possono essere chiamate e rispondere ai sensi dell’art. 24 ter D.lgs. 231/2001 anche se i delitti fine del reato di associazione per delinquere non rientrano tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. In sintesi la società deduceva che: Proprio con riferimento a tali doglianze la Corte di Cassazione ha chiarito che: I Giudici di legittimità si sono soffermati, inoltre, sulle questioni inerenti il Modello organizzativo che le società sono chiamate ad adottare affrontando il tema delle "problematicità connesse alla costruzione del Modello di cui al medesimo decreto da parte dell’ente, soprattutto con riferimento alla fase del risk assessment, dovendo in teoria considerare qualsiasi reato-fine suscettibile di essere incluso nel programma criminoso dell’associazione, con la conseguenza di una pressoché impossibile mappatura dei rischi”. Da ultimo la pronuncia in esame affronta il tema della presunta violazione del principio del “ne bis in idem” conseguente al cumulo di sanzioni per il medesimo fatto di reato.
In particolare, la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto colpevole la Società dell’illecito amministrativo di cui all’art. 24 ter D.lgs. 231/2001 in relazione al delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati tributari (all’epoca dei fatti non ancora entrati a far parte del catalogo dei reati presupposto).
Contro la sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Società deducendo il vizio di violazione di legge in riferimento al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 2, 24 e ss. e 24-ter.
- “la Corte di appello sarebbe incorsa nella violazione del principio di legalità della sanzione penale nel rigettare le tesi difensive incentrate sull'inapplicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2001 alla fattispecie concreta. Il giudice a quo avrebbe affrontato la questione circa l'inclusione o meno nel catalogo dei "reati presupposto" anche dei c.d. reati scopo, propri dell'associazione per delinquere, allorquando essi siano diversi da quelli indicati dal medesimo testo legislativo. Di fatto, tuttavia, la Corte non avrebbe risolto alcuna questione giuridica richiamandosi integralmente alla motivazione della sentenza appellata”.
- La sentenza avrebbe rigettato gli argomenti difensivi affermando la possibilità di un “ampliamento in maniera del tutto indefinita del novero dei delitti che sarebbe operato dall'art. 24-ter con il rinvio a carattere aperto a qualsivoglia reato-fine dell'associazione a delinquere […] essendo invece necessaria una stretta interpretazione che faccia riferimento esclusivamente alle fattispecie concrete configuranti i delitti-scopo della societas riconducibili al contempo a quelli elencati nella sezione III del capo I del D.Lgs. n. 231 del 2001. […] Una interpretazione meramente letterale dell'art. 24-ter condurrebbe ad includere qualsivoglia delitto, ancorchè estraneo al c.d. catalogo dei delitti-presupposto. Ciò comporterebbe un vulnus del canone di tassatività e determinatezza”.
Deduceva inoltre “il vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità in punto di cumulo delle sanzioni penali ed amministrative (da procedimento tributario)”.
- “L'ente risponde nel caso di specie non per i reati-fine (non inclusi in quelli costituenti il presupposto della responsabilità amministrativa da reato), bensì del reato associativo, espressamente previsto al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24 ter. La realizzazione del programma criminoso, e dunque degli illeciti effettivamente posti in essere, viene in rilievo non al fine di valutare la responsabilità della persona giuridica per ciascuno di essi, ma solo nei limiti in cui i medesimi abbiano apportato un vantaggio patrimoniale alla societas sceleris e, dunque, possano consentire di individuare il profitto conseguito ai fini della confisca. Sotto questo profilo, il quale non interessa la responsabilità "a monte" della società (sussistente in forza dell'art. 24-ter sopra-citato), non assume alcun rilievo che gli illeciti realizzati dai sodali non siano riconducibili ai reati-presupposto. Correttamente il giudice di secondo grado ha affermato che se l'ente non potesse essere ritenuto responsabile ex art. 24-ter perchè l'associazione posta in essere è finalizzata al compimento di reati extra catalogo, l'articolo in esame sarebbe totalmente svuotato di qualsiasi capacità punitiva, nell'ipotesi in cui sussista comunque una associazione criminosa come così come configurata dall'art. 416 c.p.”
- “La società è stata ritenuta responsabile non per i delitti fiscali commessi (reati fine), bensì per aver preso attivamente parte all'associazione criminale a monte di tali attività, attraverso il suo amministratore di fatto, integrando quindi l'ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24-ter".
- “L’associazione per delinquere, in quanto lesiva dell'incolumità pubblica, si astrae dai reati-fine, che vengono in luce solo in quanto costituenti lo svolgimento del programma criminoso perseguito dagli associati”.
Sul punto la sentenza in esame sembra limitare il rischio “di mappature vaghe e procedure parimenti indefinite” affermando che "la realizzazione del programma criminoso, e dunque degli illeciti effettivamente posti in essere, viene in rilievo non al fine di valutare la responsabilità della persona giuridica per ciascuno di essi, ma solo nei limiti in cui i medesimi abbiano apportato un vantaggio patrimoniale alla societas sceleris e, dunque, possano consentire di individuare il profitto conseguito ai fini della confisca”.
La Corte di Cassazione ha in particolare precisato che “l'irrogazione per il medesimo fatto sia di una sanzione penale che di una sanzione amministrativa definitiva […] non determina la violazione del principio del ne bis in idem, a condizione che il cumulo delle sanzioni risulti proporzionale alla gravità del fatto commesso, in conformità ai principi di cui agli artt. 49, 50 e 52 CDFUE, nonchè 4 Prot. n. 7 CEDU, così come interpretati dalle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate, nonchè dalla sentenza della Corte EDU del 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia (Sez. 5, n. 45829 del 16/07/2018 - dep. 10/10/2018, F, Rv. 274179-02; in senso conforme: Sez. 3, n. 6993 del 22/09/2017 - dep. 14/02/2018, Servelio, Rv. 272588 – 01)”.
Si è inoltre precisato che “nel caso di specie, è stato rilevato che la celebrazione dei due procedimenti autonomi (penale ed amministrativo) è avvenuta parallelamente. La sussistenza della stretta connessione sostanziale e temporale tra i due procedimenti consente di escludere la illegittimità della sanzione cumulativa”.