Interruzione della prescrizione. Richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente

17 Febbraio 2020

Con sentenza penale n. 1432 dell’1.10.2019, depositata in data 15.01.2020, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il delicato tema dell’interruzione della prescrizione in caso di emissione di richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente affermando che:
“la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del D.lgs. 231/2001, artt. 59 e 22 commi 2 e 4”.
In particolare la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano, “dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati sub A, B ed I dell'imputazione per prescrizione rideterminando nei suoi confronti la pena” e dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell’ente in quanto gli illeciti amministrativi erano estinti per intervenuta prescrizione.
La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano proponeva ricorso in cassazione affermando che “la Corte di Appello ha applicato la disciplina penale della prescrizione agli illeciti contestati alla società. Invece la prescrizione per gli illeciti delle società segue le norme del c.c. D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 22. […] La prescrizione, quindi, non si era comunque verificata alla data della sentenza di appello”.
La Corte di Cassazione ha dichiarato fondato il ricorso annullando la sentenza senza rinvio relativamente alla dichiarazione di prescrizione nei confronti della società.
In particolare i Giudici di legittimità hanno precisato che “in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, in quanto atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 59 e art. 22, commi 2 e 4”.
Nel caso in giudizio, quindi, alla data della sentenza di appello, impugnata dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Milano, la prescrizione quinquennale dell'illecito contestato alla società non era maturata.

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