Lotta alla frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea. Approvazione in esame preliminare del Decreto Legislativo di attuazione della direttiva UE 2017/1371

27 Gennaio 2020

Il Consiglio dei Ministri, in data 23 gennaio 2020, ha approvato in esame preliminare il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva PIF come richiesto dalla Legge di delegazione europea 2019.
In particolare, come si legge nel testo dello schema di Decreto Legislativo “la direttiva sostituisce precedenti convenzioni di disciplina della materia e prosegue sulla scia di altri interventi di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile. Il decreto modifica quindi la disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio”.
Tra le novità riportate nel comunicato si prevede di punire anche le ipotesi di delitto tentato per i reati fiscali che presentano l’elemento della transnazionalità, se l’imposta IVA evasa non è inferiore a 10 milioni di euro.
Inoltre è previsto un ampliamento del catalogo dei reati presupposto che danno luogo alla responsabilità dell’ente ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione.
Si prevede un’estensione della responsabilità delle società anche per frode nelle pubbliche forniture, frode in agricoltura, contrabbando, peculato e abuso d’ufficio.
Infine, per quanto riguarda gli altri settori del diritto penale, si intende interviene su alcune fattispecie di corruzione, includendovi anche i casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell’Unione o ad altri suoi organismi, con danno superiore a 100.000 euro con la pena massima aumentata fino a 4 anni di reclusione e si estende la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell’Unione.

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