Reati tributari commessi dal legale rappresentante: la società può costituirsi parte civile

12 Maggio 2020

La società in nome e per conto della quale il rappresentante legale ha agito, commettendo i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è legittimata a costituirsi parte civile nel processo penale a carico del legale rappresentante.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la pronuncia 3458 del 2020, con la quale dichiara infondato il ricorso proposto dall’imputato e conferma la condanna dello stesso, irrogata nel merito, al pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito dall’ente.

Più nel dettaglio, l’imputato quale presidente del consiglio di amministrazione della società era stato
dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs.74/2000, con la conseguente condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L’imputato ricorreva per Cassazione, sollevando – per quanto qui di interesse – doglianza relativa alla mancata esclusione della parte civile, che a parere del ricorrente era priva di legittimazione a costituirsi, in quanto non danneggiata dalle condotte tipiche dei reati tributari allo stesso contestati, le quali avevano arrecato un danno solamente all’Erario, e non anche alla società dallo stesso amministrata.

Nel rigettare il motivo proposto dal ricorrente, la Corte ricorda che la legittimazione ad agire va verificata sulla base della prospettazione dell’attore, cioè tenendo conto della deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che attiene al merito della lite.
Poiché la legittimazione ad agire, o a contraddire, quale condizione all’azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta e autonoma questione intorno a essa può delinearsi solo quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso e dedotto in giudizio.
Ne consegue pertanto che – nel caso di specie – avendo la persona giuridica lamentato un danno alla propria immagine, per il discredito conseguente alla condanna del proprio legale rappresentante, e un danno patrimoniale, a causa del sorgere della obbligazione di pagamento degli interessi e delle sanzioni derivanti dalle condotte illecite realizzate dall’imputato, la stessa ha certamente lamentato un danno proprio, riconducibile alla condotta dell'imputato, con la conseguente corretta proposizione di tale domanda risarcitoria, da parte del soggetto che si è affermato danneggiato e nei confronti di quello che è stato individuato come l’autore delle condotte produttive di tale danno.
Ciò detto in relazione ai requisiti della legittimazione ad agire in giudizio, la Corte precisa che il fatto che la persona direttamente offesa dai reati di cui si discute sia da identificare dell’Agenzia delle Entrate, quale titolare dell’interesse protetto, ciò non esclude che non vi possano essere altri soggetti danneggiati dai medesimi reati.
Quanto al merito della pretesa risarcitoria avanzata dalla società, la Corte rileva che le condotte contestate, consistite nella realizzazione dei reati di cui agli artt. 8 e 2 del d.lgs. 74/2000, sono astrattamente produttive di danno, oltre che per l’Erario, anche per la società in nome e per conto della quale il ricorrente ha agito, commettendo detti reati: tali condotte, infatti, risultano certamente produttive di un danno patrimoniale per la società, con riferimento agli interessi e alle sanzioni correlati alla realizzazione degli illeciti, e anche, potenzialmente, di un danno alla immagine della medesima società, per il discredito che la stessa potrebbe aver ricevuto alla propria onorabilità e affidabilità in conseguenza della consumazione di tali reati da parte del proprio legale rappresentante.

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