Estinzione non fraudolenta del soggetto giuridico e responsabilità dell'ente

26 Marzo 2020

La Corte di Cassazione, sezione II penale, con sentenza del 7 ottobre 2019, n. 41082 ha chiarito che l’estinzione non fraudolenta dell’ente impedisce la prosecuzione del processo penale nei confronti del soggetto giuridico.

I giudici di legittimità hanno, invero, precisato che: “nel caso in cui, come in quello di specie, si verifichi l'estinzione fisiologica e non fraudolenta dell'ente, correlata alla chiusura della procedura fallimentare, si verte in un caso assimilabile a quello della morte dell'imputato, dato che si è verificato un evento che inibisce la progressione del processo ad iniziativa pubblica previsto per l'accertamento della responsabilità da reato di un ente ormai estinto, ovvero di una persona giuridica non più esistente”.

Tali conclusioni risultano confermate dal fatto “che il testo legislativo regolamenta sole le vicende inerenti la trasformazione dell'ente, ovvero la fusione o la scissione (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 70), ma non la sua estinzione, che dunque non può che essere trattata applicando le regole del processo penale (D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 35)”.

La Corte di Cassazione ha inoltre specificato che “si ritiene non importabile nel processo a carico dell'ente per l'accertamento della responsabilità da reato il principio espresso dalla giurisprudenza civile secondo cui la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui sono soggetti "pendente societate", ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione ovvero illimitatamente (Cass. civ. Sez. 5, Ordinanza n. 13386 del 17/05/2019, Rv. 653738; Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018, Rv. 650423).

Il trasferimento dei rapporti obbligatori in capo ai soci riconosciuto dalla giurisprudenza civile è infatti correlato alla necessità di tutelare l'interesse dei soggetti privati che vantano ancora pretese nei confronti dell'Ente; la natura pubblica del processo a carico della società previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 è invece incompatibile con l'estinzione non fraudolenta dell'ente, ovvero con la cancellazione dal registro dalle imprese che consegue fisiologicamente alla chiusura della procedura fallimentare: tale evento produce infatti l'estinzione della persona giuridica "accusata" e, dunque, impedisce la prosecuzione del processo, salvo che tale cancellazione piuttosto che fisiologica sia invece fraudolenta, caso che imporrà la valutazione della eventuale responsabilità degli autori della cancellazione "patologica" (Cassazione penale, sez. II, 10.09.2019, n.41082)".

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